Il diritto di accedere alle informazioni raccolte dallo Stato, in nome dei cittadini e con risorse dei cittadini, è un diritto universale. Lo ricordiamo oggi, 28 settembre 2015, nella Giornata Internazionale dell’accesso ai dati, International Right to Know mentre in Italia non è ancora stata approvata una vera Legge sul diritto di accesso alle informazioni. Diritto di accesso ai dati ambientali, sanitari, destinazioni di spesa pubblica, bandi e appalti. Sì, proprio quelli dove la mancanza di trasparenza, spesso, ha alimentato corruzione e illegalità a danno della collettività, come abbiamo raccontato nelle nostre inchieste e come testimoniano decine di comitati e associazioni impegnate per il bene comune in Italia. Per questo siamo convinti che occorra una seria legislazione sul diritto all’accesso alle informazione della Pubblica Amministrazione. Quella attuale, poco chiara e ancora incompleta, nonostante il decreto per la trasparenza 33/2013, continua alimentare comportamenti scorretti e impedisce il vero monitoraggio civico, fondamentale in un sistema democratico.
Anche per questo riteniamo indispensabile sostenere la campagna #FOIA4Italy (Freedom Information Act for Italy: la legge per il diritto all’informazione per l’Italia) a cui abbiamo aderito insieme ad oltre 30 associazioni, la campagna firme su Riparte il Futuro (a proposito avete firmato?), ma soprattutto vigilare sull’approvazione della Legge Delega di Riforma della PA, affinchè contenga quelli che riteniamo i dieci punti irrinunciabili per una vera legge per il Diritto all’informazione in Italia.
1. Il diritto di accesso è previsto per chiunque, senza obbligo di motivazione (eliminando le restrizioni previste dalla Legge n. 241/1990)
2. Possono essere oggetto dell’accesso tutti i documenti, gli atti, le informazioni e i dati formati, detenuti o comunque in possesso di un soggetto pubblico
3. Si applica non solo alle Amministrazioni ma anche alle società partecipate e ai gestori di servizi pubblici
4. Le risposte delle Amministrazioni devono essere rapide (max 30 gg)
5. Le eccezioni all’accesso sono chiare e tassative
6. L’accesso a documenti informatici è gratuito (non sono dovuti nemmeno costi di riproduzione)
7. Nel caso di atti e documenti analogici, può essere richiesto solo il costo effettivo di riproduzione e di
eventuale spedizione
8. Quando un’informazione è stata oggetto di almeno tre distinte richieste di accesso, l’amministrazione
deve pubblicare l’informazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
9. In caso di accesso negato, i rimedi giudiziari e stragiudiziali sono veloci e non onerosi per il richiedente
10. Prevede sanzioni in caso di accesso illegittimamente negato
Intanto continuate a segnalare le storie di accesso ai dati andate a buon fine e quelle rimaste inevase. Ricordiamo che esiste anche una piattaforma ad hoc, Chiedi, creata dai colleghi di Diritto di Sapere che può supportarci nelle nostre richieste di accesso. E non smettiamo di esercitare il nostro diritto di sapere.